Art. 14.

      1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori».